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MADONNARI

leggi sull'arte di strada

Cellulare Madonnari 3382191888

GENOVA

REGOLAMENTO PER L'ARTE IN STRADA NEL COMUNE DI GENOVA

ART. 1

Il Comune di Genova riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza le varie forme espressive, consentendone lo svolgimento nell’ambito del territorio comunale con i vincoli e nei limiti imposti dal presente Regolamento.

ART. 2  

Sono considerati artisti di strada coloro che svolgono attività di tipo artistico, culturale o ludico in forma spontanea, non finalizzata a lucro.

ART. 3

Lo spazio necessario all’esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzione fisse. In considerazione di ciò, l’occupazione dello spazio in strada da parte dell’artista e dell’eventuale strumento od apparato utilizzato allo scopo, non rientra nella normativa che disciplina l’occupazione del suolo pubblico purché non superi, nel complesso, i mq. 2 e sia costituita da materiale leggero, facilmente spostabile, attinente all’esibizione. L’occupazione temporanea del suolo pubblico è da ritenersi pertanto a titolo gratuito.

ART. 4

Salvo diverse comunicazioni per specifiche iniziative da parte delle Autorità competenti, sono stati individuati i seguenti spazi, ritenuti idonei per le manifestazioni degli artisti di strada:

- Porto Antico    

- Centro Storico

- Corso Italia e Boccadasse

- Passeggiata Nervi

- Parchi e giardini cittadini

- Isole pedonali

- Lungomare di Pegli

- ogni altra area individuata dai rispettivi Consigli di Circoscrizione.

Gli orari previsti per le performances sono i seguenti:

dalle ore 9,30 alle 23.30 - dal 1 maggio al 30 settembre;

dalle ore 9,30 alle 19.30 - dal 1 ottobre al 30 aprile.

I Consigli di Circoscrizione, in occasione di particolari festività o iniziative, potranno consentire orari di esibizione più ampi.

In ogni caso la singola performance non potrà superare la durata di 1 ora nella stessa postazione se realizzata in adiacenza di edifici residenziali o di esercizi commerciali. Non è consentito occupare lo spazio preventivamente.

I Consigli di Circoscrizione, per ragioni ostative contingenti, si riservano di vietare temporaneamente l'arte di strada negli spazi e/o negli orari sopra menzionati.

Non potrà essere utilizzato spazio adibito a stazionamento per veicoli se non diver-samente disposto dalla Civica Amministrazione in occasione di spettacoli specifici a carattere di Festival o Raduno per gli artisti di strada.

In tali casi si potrà derogare dal precedente articolo 3 e la Civica Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di esigere tributi per la concessione del suolo pubblico.

ART. 5

Chi esercita l’arte di strada non dovrà costituire intralcio al traffico veicolare e pedo-nale, non dovrà ostacolare gli accessi ad edifici ed esercizi commerciali, non dovrà sporcare il suolo pubblico e non dovrà costituire pericolo per l’incolumità delle persone o per la materiale sicurezza delle cose, avendo cura, al termine della performance, di rimuovere tutto ciò che è servito allo svolgimento della stessa.

ART. 6

L’artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produce la spontanea disposizione del pubblico definita "a cerchio", non può chiedere il pagamento di biglietti o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, dovendosi considerare l’eventuale offerta di denaro, da parte del pubblico, una libera elargizione

ART. 7

Il passaggio “a cappello” dell’artista in mezzo al pubblico alla fine della sua perfomance, non è in contrasto con l’art. 6 del presente Regolamento

ART. 8

E' vietato esercitare il commercio ambulante, tranne la vendita di opere del proprio ingegno artistico. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 61, comma 12, lettera f, del D.M. N.375 del 4.8.1988.

ART. 9

Le esibizioni musicali e/o canore sono consentite purché non venga arrecato disturbo a terzi e venga osservata la normativa vigente sull’inquinamento acustico. Il suono degli strumenti musicali potrà essere diffuso anche da piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore non superino i decibel consentiti dalla normativa vigente.

ART. 10

Relativamente alle tecniche di disegno esercitate dai “Madonnari” essi devono usare materiali che non danneggino i selciati. E’ comunque vietato dipingere direttamente su sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di alto pregio. E’ altresì vietata qualunque forma di disegno sui muri cittadini se non espressamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.

ART. 11

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri im-prudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti.

 ART. 12

L'artista di strada, durante la propria performance, non può utilizzare, anche per la mera esibizione, uno o più animali di qualsiasi specie.

ART. 13

Nelle more dell’iscrizione all’istituendo albo professionale degli artisti di strada, detti artisti sono tenuti ad esibire, su richiesta dell’autorità competente, un’autocertificazione attestante lo svolgimento di attività di tipo artistico o, in alternativa, il tesserino di appartenenza alle Associazioni di categoria.

 

BOLOGNA

Estratto da:

Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone

(nota 2) - Punto 2 dispositivo della deliberazione consiliare O.d.G. 149 del 17.07.2000, P.G. 83875/2000

“delibera -------- di inibire, nelle aree di cui al sopra indicato punto 1 della presente deliberazione, - unitamente a Piazza Maggiore, Piazza Nettuno, Piazza Re Enzo, Via Pignattari, Via IV Novembre via D’Azeglio (tratto pedonalizzato), Via dell’Archiginnasio, Piazza Galvani -, le attività esercitate su area pubblica ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. h) del decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, nonché le attività autorizzate ai sensi dell’art. 121 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza 18.6.1931, n. 773, ad esclusione degli artisti girovaghi che esitano le opere del loro ingegno con creazioni figurative su strada (madonnari), ed attività creative di musica e mimo, con offerta libera”

Art. 11

Artisti di strada e mestieri artistici e girovaghi

1. Per le occupazioni da parte di artisti di strada e di coloro che esercitano mestieri artistici e girovaghi si rinvia al punto 2 del dispositivo della deliberazione consiliare O.d.G. 149 del 17.07.2000, P.G. 83875/2000. (-> nota 2)

Il regolamento completo è al seguente link

http://www.comune.bologna.it/comune/regolamenti/finanza-contabilita/suolo-pubblico.php#top

Venezia

Finalmente riconosciuta l'arte di strada. Ecco il testo integrale del Regolamento del Comune di Venezia.

Regolamento per l'arte di strada

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 dell'8/2/99.

Art. 1

Il Comune di Venezia riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive.

Art. 2

L'arte di strada è esercitata liberamente sul territorio comunale nei limiti del presente Regolamento.

Art. 3

Le singole Circoscrizioni (Consigli di Quartiere) indicano gli spazi ritenuti non idonei all'esercizio dell'arte di strada che, in ogni caso, non può costituire ostacolo alla circolazione di pedoni e/o veicoli, in aggiunta ai luoghi indicati nel successivo articolo 14.

Le stesse Circoscrizioni si riservano, per ragioni ostative contingenti di vietare temporaneamente l'arte di strada anche negli spazi in precedenza non esclusi.

Art. 4

Chi esercita l'arte di strada è riconoscibile dal tesserino personale provvisorio e valido quindici giorni da utilizzarsi a rotazione nelle diverse zone in cui è costituito l'esercizio di tale arte. Il tesserino è rilasciato dall'Ufficio del Comune di Venezia (archivio Giovani Artisti) a chi ne faccia richiesta; il rilascio di tale tesserino è subordinato alla sottoscrizione del presente regolamento e non costituisce documento di identità. Per quanto attiene a richieste provenienti da cittadini extra comunitari il rilascio del tesserino è altresì subordinato all'esibizione di documenti attestanti il possesso del permesso di soggiorno in Italia.

Art. 5

L'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produca la spontanea disposizione del pubblico definita "a cerchio" può esibirsi nei tempi necessari per ciascuna rappresentazione e comunque non oltre il periodo di un'ora continuativa; in ogni caso, indipendente dalla disposizione del pubblico gli intrattenimenti non possono prolungarsi per più di due ore per singolo luogo nell'arco della giornata.

Relativamente all'esercizio di tecniche di disegno ("madonnari"), sempre che vengano utilizzati materiali che non possano danneggiare il sedime, il limite delle due ore di rappresentazione dell'opera è da intendersi dal completamento della stessa.

Art. 6

L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada non rientra nelle normative che disciplinano l'occupazione del suolo pubblico e non può protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione di cui all'articolo 5.

Art. 7

È vietato esercitare il commercio ambulante. È altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità, se non in osservanza alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 61, comma 12 lettera "f" del Decreto Ministeriale 4/8/1988 n. 375.

Art. 8

Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato in modo permanente con strutture elementi o costruzioni fisse; è consentita l'occupazione limitatamente alla durata dell'esibizione, con quanto strettamente necessario alla stessa.

Art. 9

È consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive. In ogni caso non possono essere superati i decibel previsti dalla legge.

Art. 10

L'artista di strada si obbliga, limitatamente al luogo e alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia nello spazio utilizzato e risponde di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica.

Art. 11

L'Amministrazione Comunale non assume alcune responsabilità in ordine ad eventuali danni, derivanti dai comportamenti tenuti durante l'esibizione all'artista stesso, ad altre persone e/o cose.

Art. 12

L'artista di strada non può chiedere il pagamento dei biglietti o comunque pretendere un corrispettivo di denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera. È consentito, alla fine della performance o durante la stessa, il solo passaggio con "cappello" tra il pubblico da parte della figura di artista prevista dall'articolo 5 del presente Regolamento.

Art. 13

Il presente Regolamento non si applica a chi esercita l'arte di strada in modo occasionale e per fini esclusivamente ludici.

Art. 14

Sono escluse dai luoghi in cui si può esercitare l'arte di strada le seguenti e i seguenti siti del Centro Storico di Venezia:

1 - Area Marciana fino a Campo San Zaccaria,

2 - Campo San Bortolomio,

3 - Ruga Rialto,

4 - Tutti i ponti del centro storico e delle isole.

Per quanto riguarda le aree dei litorali e della terraferma, chi esercita l'arte di strada deve conformarsi alle norme generali previste dal codice della strada (articolo 140 comma 1) per i pedoni che obbligano a mantenere un comportamento che non costituisca pericolo e intralcio per la circolazione.

Art. 15

L'adozione da parte di chi esercita l'arte di strada di comportamenti che contrastino con le norme del presente Regolamento implicano, qualora non configurino anche violazioni di altre norme di leggi o di regolamenti, la segnalazione del contravventore all'Ufficio che rilascia il tesserino, il quale alla terza segnalazione provvederà a richiedere al Corpo di Polizia Municipale il ritiro del tesserino stesso che non potrà più essere concesso nel medesimo anno solare.

Pisa

Regolamento per le valorizzazione espressioni artistiche di strada

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 28/11/2002

Art. 1

Il Comune di Pisa riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme

espressive.

Art. 2

L'arte di strada è esercitata liberamente sul territorio comunale nei limiti del presente Regolamento.

Art. 3

Gli spazi ritenuti idonei all'esercizio dell'arte di strada, in ogni caso, non possono costituire ostacolo alla

circolazione di pedoni e/o veicoli, in aggiunta ai luoghi indicati nel successivo articolo 12.

Si riserva, per ragioni ostative contingenti di vietare temporaneamente l'arte di strada anche negli spazi in

precedenza non esclusi.

Art. 4

Intendesi artista chi opera nel campo dell’arte, esibendo il proprio talento attraverso la propria persona

nelle sue varie espressioni.

Art. 5

L'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produca la spontanea disposizione del

pubblico definita "a cerchio" può esibirsi nei tempi necessari per ciascuna rappresentazione e comunque

non oltre il periodo di un'ora continuativa; in ogni caso, indipendente dalla disposizione del pubblico gli

intrattenimenti non possono prolungarsi per più di due ore per singolo luogo nell'arco della giornata e, in

ogni caso, alle ore 9 alle ore 23.

Relativamente all'esercizio di tecniche di disegno ("madonnari"), sempre che vengano utilizzati materiali

che non possano danneggiare il sedime, il limite delle due ore di rappresentazione dell'opera è da

intendersi dal completamento della stessa.

Art. 6

L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada non rientra nelle normative che disciplinano

l'occupazione del suolo pubblico e non può protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione di cui

all'articolo 5.

Art. 7

È vietato esercitare il commercio su aree pubbliche. È altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità, se non

in osservanza alle normative vigenti.

Page 2

Art. 8

Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato in modo permanente con strutture elementi o

costruzioni fisse; è consentita l'occupazione limitatamente alla durata dell'esibizione, con quanto

strettamente necessario alla stessa.

Art. 9

L'artista di strada si obbliga, limitatamente al luogo e alla durata della sua esibizione, al mantenimento

della pulizia nello spazio utilizzato e risponde di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi

struttura di proprietà pubblica.

Art. 10

L'Amministrazione Comunale non assume alcune responsabilità in ordine ad eventuali danni, derivanti

dai comportamenti tenuti durante l'esibizione all'artista stesso, ad altre persone e/o cose.

Art. 11

L'artista di strada non può chiedere il pagamento dei biglietti o comunque pretendere un corrispettivo di

denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera. È consentito, alla fine della

performance o durante la stessa, il solo passaggio con "cappello" tra il pubblico da parte della figura di

artista prevista dal presente Regolamento.

Art. 12

Sono escluse dai luoghi in cui si può esercitare l'arte di strada i seguenti siti del Centro Storico di Pisa:

1 – Area decreto Ronchey;

2 – Largo Cocco Griffi,

3 – Piazza Manin,

4 – Borgo Stretto;

5 – Corso Italia fino a Via Pascoli da civico 5 a civico 125;

6 – Via S. Maria;

8 – Via Corsica;

E’ altresì escluso l’esercizio, in qualunque area cittadina si trovino gli artisti:

Sotto i loggiati

Nelle zone di rispetto cimiteriale

Dove si svolge il commercio di aree pubbliche nelle ore di svolgimento delle stesse.

Art. 13

Chi esercita l’arte di strada deve prendere visione del presente regolamento presso gli Uffici del

Comune.

Piemonte

Artisti di strada: contributi ai Comuni

La Regione premia i Comuni che hanno promosso spettacoli e manifestazioni con artisti di stradaE’ quanto disposto dalla Legge regionale 15 luglio 2003, n. 17, che ha come titolo "Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada", pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 29 del 17.7.2003.Il Piemonte è dunque una regione ospitale verso tutte le attività di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo svolte da artisti in strada e in spazi aperti al pubblico.Nella legge si dichiara che la Regione riconosce il ruolo di "valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra le persone, di ricerca e sperimentazione dei linguaggi, di scambi di proposte con vari profili culturali, di confronto di esperienze innovative, di affermazione di nuovi talenti, di rappresentazione di attività frutto di geniale ispirazione, di servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica".Per la prima volta infatti, in Italia, una Regione emana una legge di valorizzazione del settore delle arti svolte liberamente da artisti di strada.La legge prevede l'istituzione di cinque premi annuali, di € 50.000,00 ciascuno, a favore di Comuni che abbiano promosso e sostenuto espressioni artistiche in strada, da assegnare sulla base di criteri che tengano conto della specificità geografica e tipologica dei comuni e delle caratteristiche delle manifestazioni.Sono inoltre istituiti cinque premi annuali, dell'importo di € 5.000,00 ciascuno, a favore di artisti singoli o in gruppo che operino in modo organizzato e che si siano distinti per particolare bravura.Per quanto riguarda gli Enti locali, il bando è destinato a Comuni singoli o associati che nel corso dell'anno 2003 abbiano realizzato, in forma diretta o tramite affidamento di incarico ad altro soggetto, manifestazioni, raduni, festival e rassegne di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, esibite in spazi all'aperto con libero accesso al pubblico. Tutte le informazioni sulla legge e sul bando si trovano sul sito internet della Regione.

TORINO

L’Art 35 del regolamento di Polizia Urbana di Torino recita:

1) Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante l’iscrizione nell’apposito registro previso dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.

2) L’esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l’utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

3) L’esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

A Torino è possibile fare il libretto per i mestieri girovaghi presso gli uffici della Polizia Amministrativa in lungo Dora Colletta 113/9 aperti dal lunedi al venerdi dalle ore 8,30 alle 12,30. Il libretto ha un costo di lire 41.900 ed è rinnovabile annualmente con lire 20.000. Se vuoi unirti alla nostra banda di briganti, vuoi conoscerci o avere delle informazioni su di noi, sul Coordinamento degli Artisti di Strada e sui regolamenti di Torino e di altri Comuni, puoi rivolgerti alla Congrega degli Sputafuoco o all’associazione Casseta Popular

NAZIONALE

DISEGNO DI LEGGE N° 738 "PROMOZIONE ATTIVITA' ARTISTI DI STRADA"

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(25/03/02)

SENATO DELLA REPUBBLICA

———– XIV LEGISLATURA ———–

N. 738

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori TOGNI, ASCIUTTI, PAGANO, BEVILACQUA, ACCIARINI, TESSITORE, FRANCO Paolo, FAVARO, BETTA, DELOGU, BERLINGUER, D’ANDREA, MONTICONE, IERVOLINO, MICHELINI, CALVI, TURCI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MALENTACCHI, BRIGNONE, CORTIANA, SOLIANI, COMPAGNA, TURRONI, BRUNALE, DALLA CHIESA, TOIA, PAGLIARULO, SALZANO, CUTRUFO, SALVI e STANISCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 2001

———–

Promozione dell’attività degli artisti di strada

———–

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge intende contrastare la scarsa attenzione (in molti casi, anzi, la disattenzione) delle pubbliche istituzioni nei confronti degli artisti di strada, forma di espressione e tradizione culturale che investe la letteratura, la rappresentazione folclorica, la musica, il teatro, l’attività circense e quant’altro attiene alla più antica ed autentica forma immediata di comunicazione popolare.

Il fine delle norme che si propongono è la promozione dell’attività degli artisti di strada, conseguita non con l’assegnazione di contributi, ma con il riconoscimento della massima libertà consentita per offrirsi al pubblico nelle strade e nelle piazze, senza il corrispettivo del pagamento di un biglietto.

Questa attività è estranea al «mercato culturale». Anche per questo è considerata diversa e residuale da gran parte della cultura ufficiale, che sta peraltro mostrando segni di ravvedimento, consapevole, forse, che in risposta alla globalizzazione ed ai processi di omologazione culturale ad essa sottesi, la riscoperta dei valori tradizionali e culturali degli artisti di strada aiuta la riconsiderazione della «piazza» come luogo di aggregazione e partecipazione della comunità.

Iniziative importanti sono state promosse dai comuni del nostro Paese (Roma ed altri) che hanno approvato delibere per una sostanziale liberalizzazione dell’arte di strada, al pari di quanto avviene da decenni nei più importanti municipi europei (Amsterdam, Parigi, Londra). Con il presente disegno di legge si intende legislativamente riconoscere questa libertà sull’intero territorio nazionale, togliendo il settore dall’emarginazione e rimuovendo i vincoli che ne condizionano negativamente lo svolgimento. Oggi l’attività di giocolieri, acrobati, musicisti, trampolieri, mimi, cantanti, attori, madonnari, burattinai è equiparata ai mestieri, pur dignitosi, di facchino, cenciaiolo, lustrascarpe.

La materia aveva già ricevuto la positiva attenzione del Parlamento nella trascorsa legislatura. I contenuti di cinque provvedimenti legislativi ad iniziativa di parlamentari e di regioni, su proposta congiunta di tutti i Gruppi erano confluiti negli articoli 44 e 45 del disegno di legge atto Senato n. 4196, «Disciplina generale dell’attività teatrale» ed approvati all’unanimità.

Con l’articolo 1 viene per la prima volta riconosciuta la dignità culturale dell’attività degli artisti di strada da tutti i soggetti istituzionali della Repubblica.

L’articolo 2 prevede i luoghi dove poter esercitare l’arte di strada svincolata dal regime di occupazione permanente del suolo pubblico.

Nell’articolo 3 si prevede che appositi regolamenti comunali, da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, definiscano modalità di accesso, eventuali orari particolari e limiti acustici ed individuino i luoghi dove non è possibile svolgere l’arte di strada.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Lo Stato riconosce l’attività degli artisti di strada, quale espressione della tradizione e della comunicazione culturale e, unitamente a comuni, province, città metropolitane e regioni, ne tutela il libero svolgimento, nei limiti di cui alla presente legge.

Art. 2.

1. Nel rispetto delle norme sulla quiete pubblica e sulla pubblica incolumità e senza impedimento per la normale circolazione, l’attività degli artisti di strada è consentita nelle piazze storiche, nelle piazze di mercato, nelle isole pedonali ed in altri luoghi di incontro.

2. L’attività di cui al comma 1 non è soggetta al regime di occupazione permanente del suolo pubblico ed alle norme sul commercio ambulante.

Art. 3.

1. I comuni, con regolamento da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, indicano i luoghi nei quali è vietata l’attività degli artisti di strada, eventuali limiti di orari e acustici e disciplinano le modalità generali di accesso a tale attività

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Salerno (Italy) - 25 March 19102 - 20:13:57

FIRENZE

Ufficio Stampa - Comune di Firenze

Palazzo Vecchio - P.za Signoria, 1 - 50122 Firenze

Tel. 055 276 8075 - Fax 055 276 8282

COMUNICATO STAMPA

Firenze, 19 Settembre 2002

SGHERRI (RIFONDAZIONE): "UN REGOLAMENTO CHE NON MORTIFICHI LE ATTIVITÀ DEGLI ARTISTI DI STRADA"

Un regolamento comunale che non mortifichi le attività degli artisti di strada. La richiesta arriva dalla capogruppo di Rifondazione Comunista Monica Sgherri secondo la quale "l'espressione delle diverse arti di strada recupera e valorizza una antica tradizione popolare e può rappresentare un contributo significativo ala qualità e vivibilità dei centri storici oltreché essere un elemento spontaneo di aggregazione e di attrazione accessibile a tutti e non mercificata, in zone caratterizzate principalmente da negozi e bar".

"Nello scorso mandato amministrativo - scrive la Sgherri in una interpellanza - il Comune era giunto ad una positiva regolamentazione dell'attività degli artisti di strada dopo un confronto con questi ultimi che aveva permesso una soluzione sostanzialmente condivisa".

La capogruppo di Rifondazione vuole sapere perché ora "sono state interdette alcune zone, tra cui via degli Speziali, particolarmente adatte a queste forme di spettacolo, quando l'attività svolgendosi in prima serata non urtava con l'attività dei negozi ne tanto meno contrastava con la normativa sul rumore notturno" e "se questa amministrazione non ritiene opportuno incontrare gli artisti di strada, costituitisi in comitato al fine di riaprire il necessario confronto". (fn)

Questo il testo dell'interpellanza:

Tipologia: INTERPELLANZA

Soggetto Proponente: Monica Sgherri

Oggetto: Per avere chiarimenti sull'ordinanza sugli artisti di strada

Premesso che l'espressione delle diverse arti di strada recupera e valorizza una antica tradizione popolare e può rappresentare un contributo significativo ala qualità e vivibilità dei centri storici oltreché essere un elemento spontaneo di aggregazione e di attrazione accessibile a tutti e non mercificata, in zone caratterizzate principalmente da negozi e bar;

00Premesso altresì che a livello parlamentare un folto gruppo di senatori dell'Ulivo e di Rifondazione Comunista ha presentato una interessante proposta di legge per liberalizzare le attività delle arti di strada, demandando ai regolamenti dei Consigli Comunali il compito di indicare i limiti riguardanti le attività medesimi: durata dello spettacolo, orario, limiti del rumore, luoghi incompatibili, ecc.

Premesso che nello scorso mandato amministrativo l'amministrazione era giunta ad una positiva regolamentazione dell'attività degli artisti di strada dopo un confronto con gli artisti medesimi che aveva permesso una soluzione sostanzialmente condivisa;

premesso altresì che in data 2 luglio è stata emessa una nuova ordinanza che gli artisti di strada ritengono problematica nella stessa gestione quotidiana e immotivatamente restrittiva visto che è stato fatto divieto dell'esercizio in Piazza Signoria, via degli Speziali e Piazza Duomo vietando altresì nelle altre zone l'uso di sottofondi musicali indispensabili ad esempio per l'attività dei mimi

Ricordato che sabato 17 agosto gli artisti di strada hanno indetto una pacifica manifestazione di protesta in Piazza della Signoria interrotta verso le ore 22 rispetto alla quale pare che gli artisti medesimi siano stati minacciati di sequestri di strumenti arresti e denunce dalle forze dell'ordine;

Visto che nell'ordinanza la disciplina adottata è "a titolo sperimentale, i cui effetti saranno verificati e valutati a partire dal secondo mese di approvazione" della medesima;

Sottolineato infine che è stata annunciata una prossima manifestazione degli artisti di strada contro gli effetti di questa ordinanza entro la fine del mese;

Sottolineato infine che è necessario riaprire un confronto con i soggetti interessati al fine di arrivare al superamento delle incomprensioni e giungere, per quanto possibile, a soluzioni condivise

INTERPELLA URGENTEMENTE

1. Se è intenzione di questa amministrazione di giungere ad un regolamento definitivo che non mortifichi le attività degli artisti di strada fino a decretarne la cessazione per molti;

2. Per conoscere i motivi per cui sono state interdette alcune zone, richiamate in narrativa e tra cui via degli Speziali, particolarmente adatte a queste forme di spettacolo, quando l' attività svolgendosi in prima serata non urtava con l'attività dei negozi ne tanto meno contrastava con la normativa sul rumore notturno;

3. Se questa amministrazione non ritiene opportuno incontrare gli artisti di strada, costituitisi in Comitato al fine di riaprire il necessario confronto e, se è già stata fissata la data;

4. Chi sono i soggetti e su che basi intende valutare questa prima fase di applicazione dell'ordinanza ritenuta "sperimentale"

Piemonte

Consiglio regionale

del Piemonte

Piemonte

Proposta di legge regionale, n. 7264.

Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada.

Presentata da CARACCIOLO GIOVANNI, CHIEZZI GIUSEPPE, CONTU MARIO, DI BENEDETTO ALESSANDRO, MANICA GIULIANA, MORICONI ENRICO, SUINO MARISA, TAPPARO GIANCARLO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.

(Principi)

1. La Regione Piemonte dichiara il proprio territorio ospitale verso le espressioni artistiche in strada.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Sono considerate espressioni artistiche in strada tutte le attivita' proprie delle arti, svolte liberamente da artisti di strada sul suolo pubblico.

Art. 3.

(Finalita')

1. La Regione Piemonte promuove l'ospitalita' sul proprio territorio delle espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso piu' ampio e libero, esibite in strada.

2. La Regione riconosce alle attivita' del comma 1 un ruolo di valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra le persone, di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte con vari profili culturali, di confronto di esperienze innovative, di affermazione di nuovi talenti, di rappresentazione di attivita' frutto di geniale ispirazione, di servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, eta' e provenienza geografica, secondo quanto previsto dalla Costituzione, che all'articolo 33 tutela la liberta' dell'arte.

Art. 4.

(Modalita')

1. Le attivita' di espressione artistica in strada vengono svolte dagli artisti, limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione, nel rispetto:

a) della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore;

b) della normale circolazione stradale e pedonale;

c) del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi;

d) del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture ed arredi presenti.

2. Le attivita' di cui al comma 1 si svolgono:

a) senza alcuna forma di pubblicita';

b) senza alcuna attivita' di esercizio di commercio ambulante;

c) senza alcuna richiesta di pagamento di biglietti essendo l'eventuale offerta, da parte del pubblico, libera;

d) tenendo, nello svolgimento della propria espressione artistica, comportamenti di prudenza e di perizia caratteristici del buon padre di famiglia.

3. Le attivita' di cui all'articolo 2, svolte secondo le modalita' dei primi due commi del presente articolo, non sono soggette alle norme in vigore sull'occupazione del suolo pubblico e del commercio ambulante.

Art. 5.

(Competenze dei Comuni)

1. I Comuni entro quattro mesi dall'approvazione della presente legge indicano i luoghi dove non si possono svolgere le attivita' di cui alla presente legge.

2. In caso di inerzia da parte del comune le attivita' di espressione artistica sono esercitate liberamente su tutto il territorio comunale nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.

3. I Comuni entro quattro mesi dall'approvazione della presente legge approvano un regolamento contenente le indicazioni degli orari e dei limiti acustici da rispettare, ed eventualmente, in relazione alle peculiarita' dei luoghi, la descrizione delle caratteristiche delle attrezzature mobili e degli strumenti necessari per lo svolgimento delle attivita'.

4. I Comuni sono tenuti, quando organizzano iniziative con artisti di strada, a garantire spazi liberi riservati agli artisti di strada che non partecipano a tali iniziative.

Art. 6.

(Promozione delle espressioni artistiche in strada)

1. La Regione istituisce quattro premi annuali ai comuni che hanno promosso e sostenuto espressioni artistiche in strada. I quattro premi del valore di lire 100 milioni cadauno sono assegnati rispettivamente ad un comune capoluogo di provincia, ad un comune che ha organizzato le manifestazioni nelle periferie urbane, ad comune montano e ad un comune collinare secondo le modalita' approvate con deliberazione del Consiglio Regionale. Tali somma sono utilizzate dal comune per finalita' artistiche, culturali, di salvaguardia o recupero dei beni culturali, architettonici e ambientali.

2. La Regione istituisce in ciascuno dei 4 Comuni premiati annualmente 2 premi annuali del valore di 10 milioni da assegnare ad artisti di strada presenti nelle manifestazioni.

3. Gli otto premi del valore di lire 10 milioni cadauno sono assegnati secondo le modalita' approvate con deliberazione del Consiglio regionale.

4. Annualmente tutti i Comuni che organizzano manifestazioni rivolte agli artisti di strada segnalano alla regione gli artisti singoli o gruppi presenti, sia in modo organizzato che a cappello, che si sono particolarmente distinti e hanno dimostrato particolare bravura, simpatia, qualita' delle relazioni umane con il pubblico.

5. La premiazione dei quattro comuni vincitori e degli artisti di strada avviene contestualmente nei quattro Comuni dove si sono svolte le attivita' artistiche in strada.

Art. 7.

(Norma finanziaria)

1. E' istituito il seguente nuovo capitolo nello stato di previsione del bilancio regionale per l'anno finanziario 2001:

- Cap. Contributi della Regione per interventi a favore della legge "Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada", lire 480 milioni.

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Relazione alla Proposta di legge regionale n. 264.

Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada

La scelta che caratterizza questa proposta di legge e' scritta nell'articolo 1 (Principi) che, in una sola riga, ne riassume lo spirito: La Regione Piemonte dichiara il proprio territorio ospitale verso le espressioni artistiche in strada.

La scelta dell'ospitalita' e' strategica e fondamentale in quanto in Italia l'arte di strada e' ancora regolamentata dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed e' equiparata a mestieri ambulanti, superati dai tempi e dal progresso, quali quelli dei cenciaioli, dei venditori ambulanti porta a porta, dei facchini, dei cocchieri, dei lustrascarpe, dei compratori e rivenditori di pelli ed infine, genericamente, dei ciarlatani. Il Parlamento sta tentando, in questo scorcio di legislatura, di sanare questo grave ritardo.

Ai sensi del sopracitato articolo 121 gli artisti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente il luogo e la data delle loro esibizioni alle autorita' di pubblica sicurezza e, inoltre, devono pagare la tassa per l'occupazione di suolo pubblico.

Appare del tutto evidente il carattere vessatorio oltre che superato e anacronistico di tale normativa, retaggio di un tempo in cui coloro i quali esercitavano "mestieri girovaghi" erano visti con sospetto, come portatori di "modernita'" ed "emancipazioni" troppo pericolose per i poteri costituiti. Il contesto storico e politico del tempo privilegiava il momento della vigilanza e del controllo sugli artisti, ritenuti "diversi", che non la valorizzazione della loro "arte".

Nelle grandi capitali europee, nelle piu' grandi citta' d'arte del vecchio Continente, gli artisti di strada sono sostanzialmente liberi di esprimere la loro arte, il loro lavoro, senza costrizioni, senza limitazioni di ordine pubblico, secondo semplici e appositi regolamenti che tutelano e promuovono questa peculiare forma espressiva artistica. Al contrario in Italia le conseguenze concrete dell'applicazione dell'articolo 121 sono le multe e il sequestro degli strumenti e delle attrezzature, al quale, molte volte, si sono contrapposti interventi del pubblico e degli astanti che intervenivano "a difesa" del lavoro e dell'arte degli artisti di strada.

L'arte di strada e' una antica tradizione che consente l'incontro tra esperienze culturali e sociali diverse, che per un verso spezza i ritmi frenetici della routine metropolitana e i disagi di periferie troppo spesso trascurate, per l'altro restituisce vitalita' alle nostre contrade di campagna.

Valorizza, vivacizza, abbellisce ulteriormente i nostri centri storici, con i loro monumenti, permeandoli di espressioni, suoni e gesti diversi da quelli a volte caotici del rumore urbano, in particolare quello del traffico. Quando si svolge nelle periferie urbane, anche quelle piu' degradate e' un momento di qualita' e di riqualificazione. E' uno stimolo a "vivere le citta'" e i nostri tanti comuni, con i loro commerci, consente alla gente di "uscire" di casa, di appropriarsi del territorio e quindi di presidiarlo, fa ridere i nostri bambini e puo' dare gaiezza, oltre ad un sorriso, ai nostri anziani, anche a quelli che vivono nelle strutture istituzionalizzate.

Questa proposta di legge ha la peculiarita' di affrontare il tema degli artisti di strada e di costituire uno stimolo per le riforme legislative e normative di carattere nazionale. Contestualmente lo scopo della legge e' quello di garantire ai comuni piemontesi il pieno carattere di ospitalita' nei confronti degli artisti di strada nell'esercizio dei loro mestieri.

L'art. 1 (Principi) come detto, stabilisce questo concetto di ospitalita' del nostro territorio nei confronti degli artisti di strada.

L'art. 2 (Definizioni) stabilisce che tutte le attivita' delle arti svolte liberamente da artisti di strada su suolo pubblico sono da considerare espressioni artistiche.

L'art. 3 (Finalita') nel definire le tante espressioni artistiche esibite in strada ne riconosce il ruolo di valorizzazione culturale, artistica, di socializzazione del divertimento tra le persone, di affermazione di nuovi talenti e divulgazione del "mestiere", di crescita culturale per il pubblico di ogni classe sociale, eta' e provenienza geografica secondo quanto stabilito dall'Art. 33 della Costituzione a tutela della liberta' dell'arte.

L'Art. 4 fissa le modalita', limiti e durata delle esibizioni, e stabilisce che le attivita' di cui all'art. 2 svolte secondo le modalita' dei primi due commi del presente articolo non sono soggette alle norme in vigore sull'occupazione del suolo pubblico e del commercio ambulante.

L'art. 5 fissa le (competenze dei comuni) che, entro quattro mesi dall'approvazione della legge, devono indicare i luoghi dove non si possono svolgere le attivita' artistiche. In caso di inadempienza dei comuni le attivita' possono essere esercitate liberamente nel rispetto delle norme della presente legge su tutto il territorio. Entro quattro mesi dall'approvazione della legge i comuni predispongono un regolamento contenente tutte le indicazioni relative alle modalita' di esercizio delle attivita', delle caratteristiche delle attrezzature mobili e degli strumenti necessari per lo svolgimento delle attivita'. Altresi' i comuni nell'organizzazione delle proprie manifestazioni devono consentire un certo numero di spazi a quegli artisti di strada che, pur privi di uno specifico contratto, decidessero di presentarsi liberamente all'iniziativa del comune.

Con l'art. 6 la Regione istituisce quattro premi annuali a favore dei comuni che hanno promosso e sostenuto espressioni artistiche in strada e due premi annuali da assegnarsi ad artisti di strada che si sono particolarmente distinti nelle manifestazioni. Le premiazioni sia dei comuni che degli artisti avvengono contestualmente nei quattro comuni premiati.

L'art. 7 stabilisce le norme finanziarie istituendo un nuovo capitolo di spesa nello stato di previsione del bilancio regionale.

NAZIONALE

Da Lo Spettacolo Viaggiante n. 9\10- 2002

Proposte di legge

Nuove prospettive per il settore sul piano legislativo: l' on.le Gabriella Carlucci, responsabile di Forza Italia per il settore dello spettacolo, e numerosi altri deputati firmatari, hanno presentato una proposta di legge "Disciplina di indirizzo delle attività di spettacolo" che modifica il provvedimento, già commentato sul n. 1\2-2002 di questa rivista, alla luce del nuovo assetto tra Stato e Regioni in senso federalista. La predisposizione della nuova stesura ha costituito l' occasione per rielaborare il testo recependo le indicazioni pervenute dalle categorie interessate. Per quanto riguarda il nostro settore, alcuni aggiustamenti - la cui necessità era stata segnalata all' on.le Carlucci dall' ANESV nell' incontro dello scorso 14 marzo - hanno modificato sostanzialmente il testo. Nello specifico allo spettacolo viaggiante è stata "restituito" il riconoscimento del valore sociale e culturale dell' attività, omesso nella prima stesura, e sono state meglio esplicitate le fattispecie in cui si concretizzerà il sostegno dello Stato (risarcimento danni, acquisto di attrazioni e beni strumentali, iniziative promozionali). Rispetto alla prima stesura viene prevista una consulta di esperti suddivisa in cinque gruppi per il cinema, il teatro, la musica "il circo e la danza e lo spettacolo popolare". Sono scomparse le analitiche specificazioni dei compiti di Regioni e Comuni, sostituite da norme di principio, mentre è previstoa per lo spettacolo viaggiante "l' adozione di registri per l'' attestazione dei requisiti tecnico-professionali". E' stato omesso invece ogni riferimento esplicito ai parchi permanenti di divertimento, i quali, pur normativamente classificati tra gli "spettacoli viaggianti" dalla legge 337\1968, meritano oggi una specifica menzione, quale riconoscimento al loro sviluppo ed ai dati occupazionali del settore. Tali aziende - il cui volume di affari complessivo è superiore ai €2.500.000, oltre 25 volte quello prodotto da altre forme di spettacolo, quali i circhi o lo spettacolo di strada - meritano che si ponga rimedio ad un curioso paradosso, che porta a definire "viaggianti" strutture installate permanentemente. In questo senso l' Associazione è già intervenuta presso la VII Commissione della Camera dei Deputati, chiamata a dibattere il provvedimento.

...omissis...

Art. 7.

(Consulta dello spettacolo).

1. Nell'ambito della razionalizzazione degli organismi consultivi e delle relative funzioni, è istituita, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, la Consulta dello spettacolo, di seguito denominata "Consulta".

2. La Consulta, nominata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della, presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, che la presiede, è composta da cinque gruppi di esperti, rispettivamente, per il cinema, il teatro, la musica, la danza e il circo e lo spettacolo popolare.

..omissis...

Art. 14.

(Circhi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e spettacolo popolare).

1. La Repubblica promuove la tutela della tradizione circense, degli spettacoli viaggianti, degli artisti di strada e dello spettacolo popolare, di cui riconosce il valore sociale e culturale.

2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al comma 1, tutela e valorizza le attività di cui al medesimo comma 1 nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne sostiene lo sviluppo attraverso:

a) la produzione di spettacoli di significativo valore artistico ed impegno organizzativo, realizzati da persone giuridiche di diritto privato caratterizzate da un complesso organizzato di artisti, con un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda ed offerta, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività, nella fruizione di un servizio culturale;

b) iniziative promozionali, quali festival nazionali e internazionali e attività editoriali;

c) iniziative di consolidamento e di sviluppo dell'arte di strada e della tradizione circense e popolare mediante un'opera di assistenza, formazione, addestramento e aggiornamento professionali;

d) la diffusione della presenza delle attività di cui al presente comma all' estero;

e) il parziale risarcimento dei danni conseguenti ad eventi fortuiti occorsi in Italia o all'estero;

f) l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;

g) la ristrutturazione di aree attrezzate.

3. La Repubblica sostiene lo sviluppo e la qualificazione dell'industria dello spettacolo viaggiante anche attraverso l'adozione di registri per l'attestazione del possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di tale attività.

4. Alle esibizioni degli artisti di strada non si applicano le disposizioni vigenti in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di commercio ambulante.

Maurizio Crisanti

 

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ULTIMO AGGIORNAMENTO 27/12/2010